CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
Beneficiari/Destinatari delle azioni
Sono destinatari delle azioni di cui al presente Bando, e in quanto tali beneficiari dei relativi buoni di partecipazione, i lavoratori/trici occupati/te presso imprese o enti localizzati in Piemonte oppure i lavoratori/trici domiciliati nel territorio regionale.
In relazione alle condizioni stabilite dai provvedimenti dai quali sono originate le diverse fonti di finanziamento, possono accedere ai programmi di Formazione Continua ad Iniziativa Individuale i seguenti gruppi di destinatari:
- I lavoratori/trici dipendenti dalle imprese private localizzate in Piemonte assoggettate al contributo di cui all'articolo 12 della Legge 160/75 (così come recepita e modificata dalla Legge quadro sulla Formazione Professionale n. 845 del 1978) senza ulteriori limitazioni, qualora i Buoni di partecipazione siano finanziati mediante il 30% della dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22/09/2004 a valere sui fondi di cui alla Legge 19/07/1993 n. 236, art. 9;
- Tutti i lavoratori/trici delle imprese private con meno di 15 dipendenti (così come definite al precedente punto 1) ovvero, nel caso di imprese private con 15 o più dipendenti, i soli lavoratori/trici:
con contratto di lavoro a tempo parziale, determinato o di collaborazione coordinata continuativa
nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste
dal D.Lgs. 10/9/03 n. 276, in quanto applicabile;
collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria;
con età superiore a 45 anni;
in possesso del solo titolo di studio di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
qualora i buoni di partecipazione siano finanziati mediante il 70% della dotazione prevista dal
medesimo Decreto;
- I lavoratori/trici dipendenti delle imprese private o pubbliche o delle Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte, qualora i Buoni di partecipazione siano finanziati dai fondi di cui alla Legge 08/03/2000 n 53, art. 6;
- Le lavoratrici dipendenti dalle imprese private o pubbliche o delle Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte, qualora i Buoni di partecipazione siano finanziati dai fondi della Misura E1 del Programma Operativo Regionale F.S.E. Obiettivo 3.
- I lavoratori/trici che, in fase di temporanea disoccupazione nell'ambito di percorsi lavorativi a carattere discontinuo, abbiano interrotto l'ultimo rapporto di lavoro da non più di sei mesi, qualora i Buoni di partecipazione siano finanziati dai fondi della Misura C4 del Programma Operativo Regionale F.S.E. Obiettivo 3.
Nella definizione generale di lavoratori/trici si intendono compresi, oltre ai dipendenti a tempo
indeterminato, i lavoratori/trici inquadrati con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276, in quanto applicabile.
La partecipazione alle azioni di cui al presente Bando, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore/trice, non solleva l'impresa o l'amministrazione titolari del rapporto di lavoro dall'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.
La partecipazione alle azioni di cui al presente Bando da parte di lavoratori/trici assunti con
contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.
I dipendenti degli enti pubblici possono beneficiare esclusivamente dei Buoni di partecipazione emessi a
valere sui fondi di cui alla Legge 53/2000 ed alla Misura E1 del P.O.R. obiettivo 3 F.S.E. se donne.
Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando (per tutte le Fonti di finanziamento)
i titolari di impresa e i loro coadiuvanti;
gli agenti di commercio;
i liberi professionisti (iscritti ad appositi albi)
i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
i soci fondatori delle imprese Cooperative;
Dai finanziamenti della L. 236/93, art. 9 sono esclusi:
- i dipendenti delle imprese agricole;
- i dipendenti delle Casse di Risparmio, che non versino i contributi di cui all'articolo 12 della
Legge 160/75;
- i dipendenti delle imprese non assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge 160/75;
CRITERI DI SELEZIONE: hanno la priorità tutti i lavoratori aventi diritto al Voucher fino ad un massimo di 15 utenti. Nel caso di domande inferiori al n. 15 si provvederà ad inserire al corso i richiedenti non aventi diritto al Voucher di cui sopra (titolari di impresa e i loro coadiuvanti, ……..). |